Congedo maternità: novità

Dic 06
Scritto da Annamaria avatar

Ci sono novità riguardo al congedo maternità: si potrà lavorare fino al giorno prima del parto, quindi al nono mese, sempre che chi è incinta non abbia problemi ovviamente. La normativa precedente resta comunque in vigore. La scelta spetterà alla donna.

La manovra di governo cambia il congedo maternità, amplia le possibilità. Tra le novità, quella più forte è proprio questa: rimanere al lavoro fino all’ultimo istante prima di partorire, previa la specifica autorizzazione del proprio ginecologo e di un medico esperto di sicurezza sul lavoro. In questo modo si potrà godere del periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto sfruttando quelle settimane in più per stare con il proprio bambino.

Questa, tra le novità del congedo maternità, viene proposta come alternativa al sistema attuale della maternità flessibile che prevede la sospensione dall’attività lavorativa nei due mesi prima del parto e nei tre successivi oppure un mese prima e nei quattro successivi. Con l’emendamento si riconosce “alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

E’ stato anche approvato un emendamento che prevede l’aumento del congedo di paternità obbligatorio che passa da 4 a 5 giorni. E’ stata prorogata anche la possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre. 

Tra gli altri emendamenti per la famiglia approvato pure quello che chiede di privilegiare categorie più deboli nella scelta dell’affidamento del lavoro agile, il part-time flessibile e il lavoro da casa. Nell’emendamento si prevede che datori di lavoro pubblici e privati debbano dare “priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità” o “ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità”.

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