Green Pass: nuove regole
Dal 10 gennaio nuove regole riguardanti il Green Pass per far fronte alla quarta ondata, devastante in quanto a contagi, della pandemia. Le norme sono state varate oggi, 5 gennaio, e vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore che prevedono l’obbligo di indossare la mascherina (almeno quella chirurgica) all’aperto in tutta Italia, di indossare l’FFP2 su mezzi pubblici di trasporto; l’obbligo di essere vaccinati per i lavoratori dei settori sanitario e scolastico, per i lavoratori esterni delle Rsa, per le forze dell’ordine; l’obbligo di Green Pass base per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato; l’obbligo di Super Green Pass per entrare in bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone, accedere a palestre e piscine al chiuso, e in luoghi dello spettacolo.
Le nuove regole sul Green Pass saranno in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo. Le nuove norme stabiliscono che sia obbligatorio il Super Green Pass, o green pass rafforzato (che si ottiene se si è vaccinati o guariti dal Covid e ha una durata di 6 mesi) per utilizzare i mezzi pubblici, da navi e aerei fino al trasporto locale; per partecipare a feste, banchetti e congressi; per entrare il albergo; per la ristorazione, anche all’aperto; per accedere a centri sociali, culturali e ricreativi, anche all’aperto; per accedere a palestre, piscine e impianti di risalita.
Il Green Pass base, ossia quello ottenuto anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo, sarà necessario per entrare in negozi e attività commerciali; per accedere a pubblici uffici, bancari e finanziari, servizi postali.
Per entrare in negozi che vendono generi alimentari, nelle farmacie e nei servizi che ‘soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona’ non sarà invece necessario alcun pass.
Le nuove regole stabiliscono l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati di età superiore a 50 anni: per loro sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Nuove norme anche per la scuola.
Scuola dell’infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (elementare): con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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