Congedo maternità: a chi spetta
Il congedo maternità non è un benefit del datore di lavoro, ma un diritto di ogni lavoratrice dipendente: ha una durata di 5 mesi e può essere suddiviso diversamente lungo il periodo precedente o successivo a quello del parto. A chi spetta?
L’Inps è chiara nel chiarire a chi spetta il congedo maternità:
- lavoratrici (apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti) che hanno un rapporto di lavoro attivo nel privato o in seno alla Pubblica amministrazione durante il periodo di congedo
- lavoratrici del settore agricolo con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e che risultano attive negli elenchi nominativi annuali almeno 51 giorni di lavoro
- lavoratrici del settore domestico e del settore dell’assistenza familiare per le quali sono necessarie 26 settimane contributive durante l’anno precedente quello dell’inizio del congedo, oppure 52 settimane contributive durante i due anni precedenti
- lavoratrici che svolgono un’attività professionale presso i rispettivi domicili, così come le lavoratrici impegnate nei lavori di utilità sociale oppure di pubblica utilità
- lavoratrici disoccupate a patto che il congedo maternità inizi al massimo 60 giorni dopo l’ultima giornata lavorativa.
Il diritto al congedo maternità si applica anche ai casi di adozione o di affidamento di minori, come scrive Il Giornale. Dopo aver stabilito a chi spetta, è bene chiarire che in alcuni casi il congedo maternità può essere sfruttato dal padre del bambino invece che dalla mamma . Ecco quali:
- il decesso o un’infermità grave della madre
- l’abbandono del figlio da parte della madre
- l’affidamento esclusivo del bambino al padre
Se si parla di adozioni o affidamento, il congedo paterno è possibile allorquando la madre rinuncia anche solo in parte al proprio diritto al congedo maternità.
Come chiarisce il quotidiano, la domanda per il congedo maternità deve rispondere ad alcuni requisiti:
- deve essere inoltrata prima dei due mesi precedenti la presunta data del parto
- la gravidanza deve essere attestata da un certificato medico
- la data di nascita effettiva e le informazioni relative al neonato devono essere trasmesse tempestivamente all’Inps
Le domande per il congedo maternità o per il congedo paternità vanno presentate all’Inps tramite un Caf oppure mediante un commercialista. In alternativa si può procedere in autonomia sul portale Inps accedendo con Spid, Cie o Cns allegando la seguente documentazione:
- carta di identità e codice fiscale del richiedente
- certificato di gravidanza telematico
- certificato di nascita, di adozione o di affido
- modello Inps SR14 oppure Modello SR01 (entrambi forniti dal medico di base)
- autorizzazione / consenso di un medico per quelle donne che rimangono al lavoro fino al termine della gravidanza.
A questi documenti la lavoratrice o il lavoratore devono aggiungere la busta paga. E le coordinate bancarie o postali nel caso in cui l’indennità non viene corrisposta dal datore di lavoro.